scissione comporta "trasferimento" di beni


 

Not. Giovanni De Marchi

gdemarchi.2@notariato.it

 

La scissione comporta "trasferimento" dei beni?

La Alfa SpA e la Beta SpA redigono un progetto di scissione in cui si prevede che entri nel patrimonio della Beta gran parte del patrimonio della Alfa, costituito in svariate migliaia di terreni, pozzi, ecc., che neanche la scindenda Alfa è in grado di elencare e descrivere (figuriamoci poi di ottenere i relativi certificati di destinazione urbanistica!).

 

Insomma, alla scissione si applicano le Leggi 47/1985 e 165/1990?

 

Sui libri si legge di no, per i soliti discorsi (natura di atto modificativo e non di atto traslativo, ecc.), che però sono considerazioni svolte di solito per la fusione e applicate "di riflesso" alla scissione: ma davvero si applicano anche a quest'istituto, soprattutto in una scissione parziale come la mia nella quale, in realtà (diciamolo, seppur sommessamente), un trasferimento da una società all'altra, entrambe già costituite, c'è?

E poi, di solito si dice che la scissione non è soggetta alle prescrizioni della L. 47/85 ma, "per quanto possa occorrere"...

 

 


 

Not. Riccardo Ricciardi

rricciardi@notariato.it

 

Prudenzialmente è bene considerare l’atto di scissione che contenga trasferimento di beni immobili alla stregua di un normale atto di trasferimento di diritti reali, anche se è stato sostenuto che l'atto di scissione, come l'atto di fusione, non rientra fra gli atti soggetti all'applicazione degli artt. 17, 18 e 40 della legge 47.

 

Secondo il C.N.N., infatti, l'atto di scissione e l'atto di fusione, lungi dal mirare al "trasferimento o costituzione o scioglimento di diritti reali relativi ad edifici (art. 17, c. 1, L. 47/1985), sono solo volti a una nuova regolamentazione dei soggetti societari interessati.

Ne consegue che non avrebbe senso di estendere norme concepite per la circolazione dei beni a fattispecie mai implicanti un fenomeno di vera circolazione dei beni stessi.

 

 


 

Not. Giovanni Marasà

gmarasa@notariato.it

 

A me sembra proprio che la fusione o la scissione non siano atti aventi per oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari (eventuali atti elusivi o motivati solo dagli immobili non cambiano le cose).

 

Trattare la fusione e la scissione come atti di natura immobiliare, con tutto il corredo di dichiarazioni,accertamenti,certificazioni,CDU e quant'altro richiesto dalla 47/1985, avrebbe comportato in alcuni casi (non pochi,si pensi a società minerarie,di estrazione di idrocarburi,elettriche,ferroviarie ecc...) l'impossibilità (conseguenza abnorme e antigiuridica) di procedere a fusioni e scissioni nei termini di legge o nei termini utili alle esigenze vitali delle imprese.

 

E poichè non è possibile applicare il diritto a seconda del "cliente" o per "prudenza" (così come il giudice non può non emanare sentenze per prudenza o perchè il caso è difficile, in quei casi  anche il notaio non può rifiutarsi di stipulare: vedi anche l’art.27, L.N., e salve le norme deontologiche che sono baluardo ai notai che svolgono seriamente la professione e non certo ai notai che non si pongono alcun problema e superato il concorso non vogliono più studiare ma solamente locupletare), dopo studi seguiti da conformi decisioni giudiziali (ovviamente gli scarsi dissensi sono fisiologici), che hanno confermato il parere di quei colleghi per primi posti di fronte a "nuovi e complessi" casi (vedi la necessità di allegare certificati di destginazione urbanistica provenienti da tutte le regioni e dalle isole ai fini della validità dell'atto, ove gli immobili erano l'ultima cosa che interessava), si è proceduto e si procede a numerose fusioni e scissioni senza le menzioni e le allegazioni ex L. 47/1985 e L. 165/1990, trascrivendo gli atti ai fini della continuità con opportune clausole autorizzative della trascrizione mediante atti successivi meramente elencativi.